ll compito istituzionale del Registro Italiano Cremazioni coincide con l’attestazione delle volontà dei suoi iscritti in materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri, ai sensi della Legge n. 130 del 30 marzo 2011.La tessera di socio del R.I.C. garantisce, pertanto, la certezza che la scelta della cremazione sarà rispettata, sollevando i parenti del defunto dalle incombenze di ordine burocratico e normativo, ivi compresi i costi e i tempi della messa in esecuzione della disposizione testamentaria (qual è il caso, per esempio, della pubblicazione del testamento olografo). L’iscrizione certificata al Registro Italiano Cremazioni, in quanto organismo riconosciuto legalmente, è dunque condizione necessaria per consentire l’autorizzazione alla cremazione.In assenza di regolare iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, infatti, l’intento crematorio del defunto non sarebbe tutelato con sicurezza, poiché all’erede nessuno può imporre di adempiere alla disposizione testamentaria di cremazione del defunto. A maggior ragione, il rischio che sia disattesa la volontà ultima aumenta per le persone sole.Al fine di evitare queste aree di incertezza, l’onere dei costi notarili e il disagio dei parenti per lo svolgimento degli atti necessari, il Legislatore ha quindi concesso la facoltà di iscriversi a organismi riconosciuti quali il Registro Italiano Cremazioni, che certifica la regolare iscrizione del Socio per mezzo del suo Legale Rappresentante. Ciò nel rispetto delle volontà attestate che, per mezzo dell’iscrizione, saranno tutelate anche nel caso di eventuali negligenze o disaccordi dei parenti più prossimi. Sarà dunque il Registro Italiano Cremazioni a produrre, in seguito al decesso, la testimonianza formale della volontà cremazionista e ad avviare tutte le pratiche necessarie presso il Comune.Il Registro Italiano Cremazioni essendo garante della tutela della volontà relativa alla destinazione e alla dispersione delle ceneri, consente ai propri Soci regolarmente iscritti di poter disporre la dispersione delle proprie ceneri nelle aree destinate all’interno dei Cimiteri o in natura, specificando il luogo (fiumi, laghi, montagne, mari, etc.) ai sensi della Legge n. 130 del 30 marzo 2011 e delle normative regionali vigenti. Al momento dell’iscrizione, o quando lo riterrà più opportuno, l’iscritto al Registro Italiano Cremazioni potrà altresì indicare a quale familiare affidare la conservazione a domicilio delle ceneri.